E' la legge n.373, era necessaria per far fronte alla situazione che si è creata
dopo l’abolizione delle 48 Comunità montane in seguito ad una legge
nazionale; proprio per questo motivo tra il pubblico che ha seguito la
seduta consiliare di oggi erano presenti una cinquantina di sindaci con
la fascia tricolore.
Con la nuova norma i Comuni montani, aggregandosi tra loro avendo
territori contigui, costituiranno le Unioni montane. I nuovi enti
esercitano insieme alcune funzioni tipiche previste dalle legge:
sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, economia forestale,
energie rinnovabili, opere di manutenzione ambientale, difesa dalle
valanghe, turismo in ambiente montano, artigianato e produzioni tipiche,
mantenimento dei servizi essenziali, servizio scolastico, incentivi per
l'insediamento nelle zone montane.
La costituzione delle Unioni montane era urgente perché entro il
prossimo 26 maggio tutti gli organi delle vecchie Comunità montane
decadranno (creando non pochi problemi per la continuità amministrativa e
per il personale dipendente). Inoltre era necessario che fossero
costituiti questi enti sovrazonali per poter accedere ai Fondi europei, i
cui bandi sono in scadenza.
La nuova legge ha anche ripristinato il Fondo regionale per la montagna
che sarà alimentato ogni anno con i proventi dell’Irap, dei diritti di
escavazione per cave e miniere, dell’uso delle acque pubbliche e
minerali e dell’addizionale regionale sul gas metano.
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sabato 15 marzo 2014
lunedì 27 maggio 2013
Controlli alcolimetrici
In questo post, vengono collegate le leggi, decreti e intesa Stato-Regioni, a cui fa riferimento la comunicazione ricevuta da tutti i Colleghi in materia di controlli alcolimetrici, si riporta dunque il testo coi collegamenti ipertestuali per chi volesse approfondire il tema
Oggetto: informativa controllí alcolimetrici. D.G.R. 22 ottobre 2012, n, 21-4814.
La Legge 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e problemí alcol correlati stabilìsce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sul luogo di lavano per
le categorie considerate ad elevato rischio dì infortuni su lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi. Tali categorie sono elencate nell'Allegato I dell'intesa Stato-Regioni del 16/03/2006.
Per quanto concerne le mansionì svolte dagli operai forestalì della Regione Piemonte rientrano nelle
categorie di cui all'Allegato I i lavoratori autorizzati alla guida di mezzi che necessitano di
patente B, C e superiori, gli addetti ai lavori in quota, gli addettì alla guida di macchine movìmento
terra e di macchine dotate di gru, pìnza, gancio.
Ai fini di una maggiore tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori dipendenti del Settore,
è stato stabilito che nell'ambito di tutte le attività svolte, non solo quelle ricomprese nell'Allegato I, non esiste alcun tipo di lavoro compatibile can l'uso di alcol e pertanto si informa che:
A tutti ì lavoratori addetti alle sistemaziomì
idraulico-forestali e ìdraulico-agrarie della
Regione Piemonte
Oggetto: informativa controllí alcolimetrici. D.G.R. 22 ottobre 2012, n, 21-4814.
La Legge 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e problemí alcol correlati stabilìsce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sul luogo di lavano per
le categorie considerate ad elevato rischio dì infortuni su lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi. Tali categorie sono elencate nell'Allegato I dell'intesa Stato-Regioni del 16/03/2006.
Per quanto concerne le mansionì svolte dagli operai forestalì della Regione Piemonte rientrano nelle
categorie di cui all'Allegato I i lavoratori autorizzati alla guida di mezzi che necessitano di
patente B, C e superiori, gli addetti ai lavori in quota, gli addettì alla guida di macchine movìmento
terra e di macchine dotate di gru, pìnza, gancio.
Ai fini di una maggiore tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori dipendenti del Settore,
è stato stabilito che nell'ambito di tutte le attività svolte, non solo quelle ricomprese nell'Allegato I, non esiste alcun tipo di lavoro compatibile can l'uso di alcol e pertanto si informa che:
- il tasso alcolemico durante il lavoro deve essere pari a “zero”;
- Non deve essere assunto alcol sia durante l'attività lavorativa sia nel periodo precedente l'inìziodell'attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (2 orecirca per smaltire 1 unità alcolica);
- Verranno sottopostí al controllo i lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I dell'intesa Stato-Regione del 16/03/2006 e cioè queììi autoršzzazš alla guida di mezzi chenecessitano di patente B, C e superìori, gli addetti ai lavori in quota, gli addettì alla guida di macchine movìmento terra e di macchine dotate di gru, pìnza, gancio. Il controllo consisterà nelladeterminazione medìante etilometro del tasso alcolemìco presente nell'arìa alveolare espìrata; questo dovrà risultare = 0,0 g/L.. Tale accertamento sarà effettuato senza alcun preavvìso a cura del medìco competente su tutti i lavoratori nell'ambito dì un triennio.
- il lavoratore positivo al test non potrà svolgere per quel giorno le attività a rischio, non potrà utìlìzzare attrezzature a motore o mezzi meccanici di quaìsiasi natura e sarà passibile dì sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro.
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