La legge di bilancio 2017 ha istituito a partire dal 1° maggio 2017 in favore dei lavoratori precoci il pensionamento anticipato al raggiungimento di 41 anni di contribuzione.
Dal 2019 i requisiti contributivi verranno adeguati all’incremento della speranza di vita.
Destinatari e condizioni
Possono accedere alla pensione anticipata le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, pubblici e privati e autonomi, che possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e contestualmente si trovino in una delle seguenti condizioni:
• in disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 della legge 604/1966) e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (non rientrano quindi i disoccupati per scadenza di un contratto a termine);
• assistono da almeno 6 mesi il coniuge o la persona in unione civile o parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992), a prescindere dall’aver utilizzato o meno i congedi previsti;
• riconosciuti invalidi civili in misura di almeno 74%.
La pensione anticipata spetta anche ai lavoratori dipendenti, che hanno svolto da almeno 6 anni negli ultimi 7 antecedenti la decorrenza della pensione, una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose:
• operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; • conciatori di pelli e pellicce;
• conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
• conduttori di mezzi pesanti e camion;
• personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con
lavoro organizzato in turni;
• addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; • insegnanti dell’infanzia e educatori degli asili nido;
• facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
• personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
• operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
Possono usufruire altresì di questo pensionamento anticipato i lavoratori che, per almeno 7 anni negli ultimi dieci o per almeno la metà della vita lavorativa, hanno svolto lavori usuranti. Trattasi di soggetti che hanno lavorato in galleria, cava, miniera, cassoni ad aria compressa, o che abbiano svolto lavoro da palombari, ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto, lavoro del vetro cavo, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, dipendenti che svolgono attività notturna per tutto l’anno e turnisti con almeno 64 notti annue.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva (41 anni) si possono cumulare/sommare i contributi versati nelle diverse gestioni. Inoltre vengono considerate le maggiorazioni contributive per invalidi civili e sordomuti. Sono escluse tutte le altre maggiorazioni.
Procedimento
La pensione anticipata è riconosciuta a domanda, nel limite delle risorse previste dalla legge di bilancio 2017.
La domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico va presentata alla sede INPS di residenza entro il 15 luglio 2017 per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2017.
Per coloro che matureranno i requisiti nel corso degli anni successivi al 2017, la domanda va presentata entro il 1° marzo dell’anno di maturazione.
E’ possibile presentare le domande oltre il termine di scadenza e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno, ma tali domande verranno esaminate solo se residuano le risorse finanziarie.
La decorrenza del trattamento pensionistico è prevista dal mese successivo alla maturazione del requisito; per il 2017 è prevista la retrodatazione della decorrenza comunque non precedente al 1° maggio 2017.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte si verifichino scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, i criteri di inserimento nella graduatoria saranno stabiliti in ragione della maturazione del requisito dell’anzianità contributiva di 41 anni e, a parità di condizioni, in ragione della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico.
Incompatibilità e cumulabilità
La norma introduce un temporaneo divieto di cumulo con redditi da lavoro.
Il trattamento pensionistico anticipato ottenuto con 41 anni non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente e autonomo fino alla maturazione del requisito pensionistico ordinario (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), pena la sospensione della prestazione pensionistica.
In sostanza il divieto di cumulo viene meno il mese in cui il lavoratore o la lavoratrice avrebbe teoricamente maturato il diritto a pensione anticipata con i requisiti ordinari.
Si ritiene che qualora il lavoratore percettore della speciale pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci raggiunga l’età per la vecchiaia prima del requisito teorico alla pensione anticipata, il divieto di cumulo debba comunque venire meno.
Pagamento dell’indennità di fine servizio o di fine rapporto dei pubblici dipendenti
Per i dipendenti pubblici che si avvalgono della pensione anticipata per lavoratori precoci, i termini previsti per l’erogazione del TFS/TFR decorrono dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell’indennità di fine servizio (dal raggiungimento dell’anzianità contributiva oppure, qualora si raggiunga prima, dall’età pensionabile).
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