giovedì 30 gennaio 2014

Risarcimento integrativo oltre l'INAIL



Il lavoratore che, a seguito di infortunio, ha subito danni ulteriori rispetto a quelli già indennizzati dall'INAIL, può agire contro il datore per ottenere il risarcimento.

In caso di infortunio sul luogo di lavoro, il lavoratore può avere diritto al risarcimento del cosiddetto danno differenziale, cioè del danno ulteriore rispetto a quello già indennizzato dall’INAIL. 
Esso consiste nella differenza tra la somma che il lavoratore percepisce a titolo di indennizzo dall’INAIL e la somma che gli spetta a titolo di risarcimento da parte del datore di lavoro (nel caso in cui il danno da infortunio sia derivato dall’acclarata responsabilità di quest’ultimo).

Generalmente il datore di lavoro è esonerato dal risarcimento del danno subito dal lavoratore a seguito di infortunio; ciò in quanto il danno è già coperto dall’assicurazione INAIL e viene indennizzato dell’istituto previdenziale.
Quando, però, il danno è disceso da una responsabilità del datore di lavoro che non ha predisposto le condizioni di sicurezza necessarie ad evitarlo [1], il lavoratore può agire contro il datore per ottenere il risarcimento. Quest’ultimo è limitato al danno differenziale, cioè al danno ulteriore non coperto dall’indennizzo INAIL, che deve essere provato dal lavoratore.
In sintesi il lavoratore che abbia subito un infortunio può ottenere il risarcimento del danno differenziale solo se questo:
- è disceso da responsabilità del datore e, in particolare, dalla violazione degli obblighi di sicurezza posti a tutela della salute dei lavoratori;
- è ulteriore rispetto a quello già indennizzato dall’Inail e non ha quindi copertura assicurativa.

Ai fini del risarcimento, il lavoratore deve provare la violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore, l’esistenza di un danno non rientrante nell’indennizzo INAIL, il nesso di causalità tra la condotta del datore e il danno subito.
Dal canto suo, il datore che vorrà evitare il risarcimento dovrà provare di aver rispettato gli obblighi di sicurezza, di aver fatto di tutto per evitare il danno oppure che questo sia disceso da un concorso di colpa del lavoratore stesso (il quale per esempio, pur informato dei rischi, non ha prestato le dovute attenzioni e la diligenza necessaria).

Il pagamento del danno differenziale avviene tenendo conto dell’ammontare già indennizzato dall’INAIL, onde evitare duplicazioni risarcitorie. La prassi è quella di calcolare il danno biologico secondo i parametri tariffari definiti da apposite tabelle e sottrarre da quest’ultimo la somma già erogata dall’INAIL.

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