La
mancata fruizione delle ferie deve essere indennizzata, anche se non
dipende da esigenze di servizio. Lo ha precisato la Cassazione che, con
la sentenza n. 18168 depositata lo scorso 26 luglio,
ha confermato il pagamento, deciso dai giudici di merito,
dell’indennità sostitutiva a favore di un dipendente di una Regione per
un monte ferie non godute.
La
vicenda è arrivata nelle aule di giustizia perché, a fronte della
richiesta del dipendente, la Regione aveva negato il pagamento
affermando, tra l’altro, che il contratto collettivo nazionale imponeva
la monetizzazione solo delle ferie non godute per esigenze di servizio.
Ma il tribunale, con un ragionamento condiviso anche dalla Corte
d’appello, aveva accolto il ricorso del dipendente sottolineando il
carattere irrinunciabile delle ferie.
La
Regione non si è arresa e ha portato la vicenda in Cassazione, che, a
sua volta, ha rigettato il ricorso. In particolare, i giudici hanno
affermato il principio secondo cui, in relazione al carattere
irrinunciabile del diritto alle ferie, se in concreto non siano
effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro,
spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva. Indennità, precisa la
Corte, che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a
compensare il danno costituito dalla perdita di un bene: il riposo con
recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a
relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività
ricreative e simili. Per altro verso, l’indennità costituisce erogazione
anche di natura retributiva perché rappresenta il corrispettivo
dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé
retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato
al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale
responsabilità del datore di lavoro per il loro mancato godimento.
Del
resto, la Cassazione ha escluso che le clausole del contratto
collettivo possano bloccare la monetizzazione delle ferie. Infatti, ha
precisato l’estensore, in considerazione del carattere irrinunciabile
delle ferie, la clausola del contratto collettivo, anche se esclude la
loro monetizzazione, va interpretata nel senso che il dipendente ha il
diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva se la mancata fruizione
non è dipesa da una causa a lui imputabile.
Una
pronuncia in linea con la sentenza n. 16735 del 4 luglio 2013, con cui
la Cassazione ha affermato che il fatto che il dipendente non abbia
avanzato formale richiesta di ferie è indifferente ai fini della loro
mancata fruizione e, quindi, per la conseguente monetizzazione. Una
simile ipotesi, prevista eventualmente dal contratto collettivo, si pone
in contrasto con l’articolo 2109 del Codice civile, secondo cui è il
datore di lavoro che stabilisce le ferie e comunica al lavoratore il
periodo stabilito per il godimento, tenuto conto delle esigenze
dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
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