domenica 6 maggio 2012

Disponibile la Legge Finanziaria 2012

E' disponibile nella sezione DOWNLOAD il testo della  Legge Finanziaria 2012 che tanto abbiamo atteso per poter essere finanziati e partire coi cantieri.
Trattando, ovviamente, svariati punti, di seguito un estratto della parte che riguarda la forestazione, e che comunque ormai già sappiamo:



Art. 10.
(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio forestale
e determinazione dei relativi canoni)

1. La Giunta regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento, sentito il parere della
commissione consiliare competente, il procedimento per il rilascio delle concessioni di beni del
demanio forestale con riferimento ai beni assegnati in gestione alla strutture regionale competente
in materia di proprietà forestali regionali e vivaistiche.
2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene alle
disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
a) il regolamento definisce i tempi di conclusione del procedimento, le modalità per la
presentazione delle istanze, le linee di svolgimento dell'istruttoria, i criteri per la valutazione di
eventuali domande concorrenti, le condizioni della concessione e le ipotesi di revoca e decadenza,
la disciplina dei rinnovi, le modalità di pagamento e riscossione dei canoni;
b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede
all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva l'ipotesi di
esistenza del diritto di insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di
rinnovo, purchè non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;
c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella Tabella di cui all'allegato C della
presente legge;
d) i canoni di cui all'allegato C sono aggiornati con determinazione della struttura regionale
competente in materia di gestione delle proprietà forestali regionali e vivaistiche in base ai seguenti
criteri:
1) per i valori determinati alle lettere a), b), c), i) della tabella: variazione percentuale
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati) al netto dei tabacchi, riferito al mese di giugno rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente;
2) per i valori determinati alle lettere d), f), g), h) della tabella: valori di stima determinati
annualmente dalle Commissioni Provinciali costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio
1977 n. 10, nell'ambito delle singole regioni agrarie piemontesi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte. Qualora i suddetti valori di stima non venissero determinati e pubblicati
per l'anno in cui decorre la concessione, ovvero posticipati rispetto al periodo di stima calcolato
successivamente all'istanza di concessione, vengono considerati validi quelli riferiti all'anno
precedente;
3) per i canoni riferiti alle concessioni attive: misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo;
e) il canone ricognitorio non è soggetto a rivalutazione;
f) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a
diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di
una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari
finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e
degli investimenti effettuati;
g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla
prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta
del concessionario; l'entità della cauzione è pari ad un'annualità del canone, ma può essere
diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;
h) gli enti territoriali e le loro forme associative non sono tenuti al versamento degli oneri di cui
alle lettere g) e h).
3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2012.

Art. 14.
(Canoni per l’uso delle acque pubbliche)

1. I proventi derivanti dall’aumento dei canoni idrici di cui al Regolamento regionale 6/R del 10
ottobre 2005 (Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto
2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni
regionali per l'uso di acqua pubblica)), come modificato dal Regolamento regionale 19/R del 30
novembre 2010, sono destinati al finanziamento delle attività di manutenzione e salvaguardia
forestali.