A tutti ì lavoratori addetti alle sistemaziomì
idraulico-forestali e ìdraulico-agrarie della
Regione Piemonte
Oggetto: informativa controllí alcolimetrici. D.G.R. 22 ottobre 2012, n, 21-4814.
La Legge 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e problemí alcol correlati stabilìsce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sul luogo di lavano per
le categorie considerate ad elevato rischio dì infortuni su lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi. Tali categorie sono elencate nell'Allegato I dell'intesa Stato-Regioni del 16/03/2006.
Per quanto concerne le mansionì svolte dagli operai forestalì della Regione Piemonte rientrano nelle
categorie di cui all'Allegato I i lavoratori autorizzati alla guida di mezzi che necessitano di
patente B, C e superiori, gli addetti ai lavori in quota, gli addettì alla guida di macchine movìmento
terra e di macchine dotate di gru, pìnza, gancio.
Ai fini di una maggiore tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori dipendenti del Settore,
è stato stabilito che nell'ambito di tutte le attività svolte, non solo quelle ricomprese nell'Allegato I, non esiste alcun tipo di lavoro compatibile can l'uso di alcol e pertanto si informa che:
- il tasso alcolemico durante il lavoro deve essere pari a “zero”;
- Non deve essere assunto alcol sia durante l'attività lavorativa sia nel periodo precedente l'inìziodell'attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (2 orecirca per smaltire 1 unità alcolica);
- Verranno sottopostí al controllo i lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I dell'intesa Stato-Regione del 16/03/2006 e cioè queììi autoršzzazš alla guida di mezzi chenecessitano di patente B, C e superìori, gli addetti ai lavori in quota, gli addettì alla guida di macchine movìmento terra e di macchine dotate di gru, pìnza, gancio. Il controllo consisterà nelladeterminazione medìante etilometro del tasso alcolemìco presente nell'arìa alveolare espìrata; questo dovrà risultare = 0,0 g/L.. Tale accertamento sarà effettuato senza alcun preavvìso a cura del medìco competente su tutti i lavoratori nell'ambito dì un triennio.
- il lavoratore positivo al test non potrà svolgere per quel giorno le attività a rischio, non potrà utìlìzzare attrezzature a motore o mezzi meccanici di quaìsiasi natura e sarà passibile dì sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro.
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